Tra le principali misure del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 conv. Legge 7 agosto 2016, n. 1601, è prevista la riammissione ai piani di rateizzazione delle cartelle di Equitalia ed ai piani di pagamento dilazionato per chi ha aderitoagli accertamenti delle Entrate.
Il contribuente decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159) può nuovamente rateizzare l'importo delle cartelle Equitalia sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata con modello RR1 (allegato alla nostra circolare) entro il 20 ottobre 2016.
RATEAZIONI EQUITALIA
Per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, la rateazione viene meno nel caso di mancato versamento di
cinque rate del piano, anche non consecutive.
La dizione “anche non consecutive” significa che le rate non pagate non devono riferirsi necessariamente a mesi tra loro successivi; sono sufficienti quindi quattro mensilità qualsiasi non versate durante l’intero piano di rateazione che, alla quinta omissione, scatta in automatico la revoca.
Per esempio, mettiamo un piano di dilazione che duri 6 anni (72 rate): il contribuente perde il beneficio della dilazione se, per esempio, non paga la 10ma rata, la 22ma, la 31ma, la 43ma e la 51ma.
Invece, per le rateazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, la decadenza si verifica in base alle vecchie regole, ossia con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.
Ricordiamo che, con la perdita della rateazione, si perdono anche tutti i benefici ad essa conseguenti come, per esempio, la sospensione del fermo auto. A questo riguardo, è bene precisare che per i piani di dilazione
concessi dal 22 ottobre 2015 il fermo amministrativo iscritto prima della concessione della dilazione non può essere cancellato. Tuttavia, se il contribuente dimostra di aver pagato la prima rata, ottiene una dichiarazione da parte di Equitalia da esibire al Pra (Pubblico registro automobilistico) che gli consente la sospensione del
fermo medesimo. In questo modo, il proprietario dell’auto potrà tornare a circolare.
Attenzione!
Se si circola con un mezzo colpito da fermo amministrativo, si rischia una multa che va dai 1.988 ai 7.953 euro.
1 D.L. 24 giugno 2016 n. 113 conv. LEGGE 7 agosto 2016, n. 160
Art. 13-bis. Dilazione del pagamento (In vigore dal 21 agosto 2016)
1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in
vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti
salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'at-to della presentazione
della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata,
a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate, anchenon consecutive.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di
definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere,
a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate
eventualmente scadute non siano state saldate.
4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
le parole: «di importo superiore a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro».
Il contribuente decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159) può nuovamente rateizzare l'importo delle cartelle Equitalia sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata con modello RR1 (allegato alla nostra circolare) entro il 20 ottobre 2016.
RATEAZIONI EQUITALIA
Per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, la rateazione viene meno nel caso di mancato versamento di
cinque rate del piano, anche non consecutive.
La dizione “anche non consecutive” significa che le rate non pagate non devono riferirsi necessariamente a mesi tra loro successivi; sono sufficienti quindi quattro mensilità qualsiasi non versate durante l’intero piano di rateazione che, alla quinta omissione, scatta in automatico la revoca.
Per esempio, mettiamo un piano di dilazione che duri 6 anni (72 rate): il contribuente perde il beneficio della dilazione se, per esempio, non paga la 10ma rata, la 22ma, la 31ma, la 43ma e la 51ma.
Invece, per le rateazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, la decadenza si verifica in base alle vecchie regole, ossia con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.
Ricordiamo che, con la perdita della rateazione, si perdono anche tutti i benefici ad essa conseguenti come, per esempio, la sospensione del fermo auto. A questo riguardo, è bene precisare che per i piani di dilazione
concessi dal 22 ottobre 2015 il fermo amministrativo iscritto prima della concessione della dilazione non può essere cancellato. Tuttavia, se il contribuente dimostra di aver pagato la prima rata, ottiene una dichiarazione da parte di Equitalia da esibire al Pra (Pubblico registro automobilistico) che gli consente la sospensione del
fermo medesimo. In questo modo, il proprietario dell’auto potrà tornare a circolare.
Attenzione!
Se si circola con un mezzo colpito da fermo amministrativo, si rischia una multa che va dai 1.988 ai 7.953 euro.
1 D.L. 24 giugno 2016 n. 113 conv. LEGGE 7 agosto 2016, n. 160
Art. 13-bis. Dilazione del pagamento (In vigore dal 21 agosto 2016)
1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in
vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti
salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'at-to della presentazione
della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata,
a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate, anchenon consecutive.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di
definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere,
a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate
eventualmente scadute non siano state saldate.
4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
le parole: «di importo superiore a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro».