Nell’ambito della c.d. “Manovra Correttiva” il legislatore ha previsto una specifica agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano “investimenti pubblicitari” su quotidiani, periodici, televisione e radio.
In particolare l’art. 57-bis del DL n. 50/2017 ha l’intento di:
Lo stesso articolo si pone l’obiettivo di riconoscere uno specifico credito d’imposta proporzionato alla spesa incrementale delle “campagne pubblicitarie” effettuate.
Soggetti beneficiari
La norma è rivolta a imprese e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo professionale.
Investimenti agevolabili
Il beneficio si sostanzia in un credito d’imposta legato alle spese in campagne pubblicitarie effettuate mediante:
Per poter usufruire del credito d’imposta è necessario il riconoscimento di un “investimento incrementale”, ossia un investimento superiore almeno all’1% di quello sugli stessi mezzi di informazione dell’anno precedente.
Il beneficio verrà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in oggetto.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione con la dichiarazione dei redditi dietro istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, è pari al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati da Micro imprese, PMI e startup innovative. E’ invece pari al 75% il credito d’imposta per gli altri soggetti.
Per rendere operativo il credito d’imposta in esame è richiesta l’emanazione di un apposito DPCM contenente le relative disposizioni di attuazione. In particolare andranno definiti:
Rimane da definire, inoltre, se il calcolo dell’agevolazione deve essere effettuato per massa o distinguendo tra i vari mezzi di comunicazione scelti per l’investimento.
Decorrenza
L’agevolazione, che scatta dal 2018, riguarda gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017. Le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
care.
In particolare l’art. 57-bis del DL n. 50/2017 ha l’intento di:
- incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine si accrescere e sviluppare la propria attività;
- sostenere il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall’art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016.
Lo stesso articolo si pone l’obiettivo di riconoscere uno specifico credito d’imposta proporzionato alla spesa incrementale delle “campagne pubblicitarie” effettuate.
Soggetti beneficiari
La norma è rivolta a imprese e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo professionale.
Investimenti agevolabili
Il beneficio si sostanzia in un credito d’imposta legato alle spese in campagne pubblicitarie effettuate mediante:
- stampa periodica / quotidiana;
- emittenti televisive;
- emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Per poter usufruire del credito d’imposta è necessario il riconoscimento di un “investimento incrementale”, ossia un investimento superiore almeno all’1% di quello sugli stessi mezzi di informazione dell’anno precedente.
Il beneficio verrà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in oggetto.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione con la dichiarazione dei redditi dietro istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, è pari al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati da Micro imprese, PMI e startup innovative. E’ invece pari al 75% il credito d’imposta per gli altri soggetti.
Per rendere operativo il credito d’imposta in esame è richiesta l’emanazione di un apposito DPCM contenente le relative disposizioni di attuazione. In particolare andranno definiti:
- i tipi di investimenti che prevedono il beneficio;
- i casi di esclusione;
- le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito,
- la documentazione necessaria;
- il sistema dei controlli per verificare il rispetto del limite massimo agevolabile.
Rimane da definire, inoltre, se il calcolo dell’agevolazione deve essere effettuato per massa o distinguendo tra i vari mezzi di comunicazione scelti per l’investimento.
Decorrenza
L’agevolazione, che scatta dal 2018, riguarda gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017. Le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
care.