Nei giorni scorsi il Governo ha approvato il decreto legge n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, in vigore dal 27.10.20191, contenente alcune “disposizioni urgenti” in materia fiscale e per esigenze indifferibili, di seguito esaminate.
In queste ore di intenso lavoro, il governo sta per emanare nella sua ultima versione, il disegno di legge Finanziaria 20202 (Legge di stabilità 2020): si tratta di un provvedimento che diventerà legge dello Stato con l’approvazione definitiva del Parlamento entro il prossimo 31 dicembre entrando in vigore dal prossimo 1° gennaio 2020.
I due provvedimenti legislativi si completano e si integrano per raggiungere gli obiettivi di finanza generale fissati dal Governo per il prossimo anno: le novità apportate e le numerose modifiche già preannunciate sono numerose e necessitano di un’attenta analisi da parte di tutti gli operatori economici.
L’accollo debito d’imposta altrui e il divieto di compensazione
In caso di accollo del debito d’imposta altrui, è previsto che l’accollante debba procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.
I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti.
Con gli atti di recupero dell’imposta, sanzioni e interessi, da notificare entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24 sono irrogate:
a. all’accollante le sanzioni:
- pari al 30% del credito utilizzato;
- dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
b. all’accollato la sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
L’accollante e l’accollato sono coobbligati in solido per l’imposta e gli interessi.
La compensazione dei crediti tributari
Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti Irpef, Ires, Irap emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.
In particolare, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:
a. del credito IVA annuale/trimestrale;
b. del credito Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive;
per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito.
Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).
In base alle nuove disposizioni, il credito Irpef, Ires, Irap 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
Con l’intento di tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell’esecuzione di opere o servizi, si dispone che il committente (sostituto d’imposta) che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o servizio.
L’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera o servizio affidato.
In tale contesto il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall’omesso/tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all’impresa affidataria.
L’impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:
- almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;
- su uno specifico c/c comunicato dal committente all’impresa appaltatrice/affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.
Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:
- riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.
L’impresa appaltatrice/affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame con il credito a proprio favore.
Il reverse charge per somministrazione di manodopera
Si estende il reverse charge alle “prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment.
L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
L’accisa sul gasolio commerciale
Con riguardo al gasolio commerciale usato come carburante è introdotto un parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, fissato in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo che può beneficiare dell’agevolazione, per ogni chilometro percorso.
L’acquisto UE di veicoli usati
La nuova norma prevede l’obbligo di preventiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui l’acquirente non è tenuto al versamento dell’IVA tramite il mod. F24 ELIDE.
In particolare, ora la verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.
Le nuove dichiarazioni precompilate
La nuova norma prevede che:
a. con decorrenza dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:
- dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
- delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;
b. a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.
L’imposta di bollo fatture elettroniche
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.
Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
Il limite all’utilizzo del denaro contante
Si introduce la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
- € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.
Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 2.000 e successivamente pari o superiore a € 1.000.
I premi cashless (pagamenti elettronici)
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la lotteria nazionale, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni e servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante fattura elettronica.
Il credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici
È previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.
Il credito d’imposta:
a. spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;
b. è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
c. va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
d. non è tassato e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi.
La lotteria degli scontrini
Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020, si prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:
a. il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente;
b. l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
I premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.
È prevista la sanzione da € 100 a € 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto:
a. rifiuti il codice fiscale del contribuente;
b. non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
La mancata accettazione pagamenti con carta di credito e debito
Si dispone che, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti o prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito/credito.
Con la modifica è prevista a decorrere dall’1.7.2020 una specifica sanzione in caso di mancata accettazione, da parte del soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, eseguito con una carta di pagamento.
La sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.
L’incentivo al conto energia
Al fine di superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione prevista dalla c.d. “Tremonti ambiente” che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) di beneficiare della detassazione del costo degli investimenti ambientali, è previsto che il contribuente, per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica, deve versare una somma “determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”.
La riapertura della rottamazione ter
È stato prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019 il termine di pagamento dell’unica soluzione o prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione-ter” relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter.
L’appesantimento delle pene per i reati tributari
Con la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali è disposto che:
a. in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
b. se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
c. in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
d. in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
- l’Irpef, Ires ed Iva evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);
e. in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
f. in caso di emissione di fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
Viene introdotta una novità con la quale se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
g. in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
h. in caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
i. in caso di omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Le suddette disposizioni sono applicabili dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione del Decreto in esame.
In queste ore di intenso lavoro, il governo sta per emanare nella sua ultima versione, il disegno di legge Finanziaria 20202 (Legge di stabilità 2020): si tratta di un provvedimento che diventerà legge dello Stato con l’approvazione definitiva del Parlamento entro il prossimo 31 dicembre entrando in vigore dal prossimo 1° gennaio 2020.
I due provvedimenti legislativi si completano e si integrano per raggiungere gli obiettivi di finanza generale fissati dal Governo per il prossimo anno: le novità apportate e le numerose modifiche già preannunciate sono numerose e necessitano di un’attenta analisi da parte di tutti gli operatori economici.
L’accollo debito d’imposta altrui e il divieto di compensazione
In caso di accollo del debito d’imposta altrui, è previsto che l’accollante debba procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.
I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti.
Con gli atti di recupero dell’imposta, sanzioni e interessi, da notificare entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24 sono irrogate:
a. all’accollante le sanzioni:
- pari al 30% del credito utilizzato;
- dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
b. all’accollato la sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
L’accollante e l’accollato sono coobbligati in solido per l’imposta e gli interessi.
La compensazione dei crediti tributari
Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti Irpef, Ires, Irap emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.
In particolare, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:
a. del credito IVA annuale/trimestrale;
b. del credito Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive;
per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito.
Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).
In base alle nuove disposizioni, il credito Irpef, Ires, Irap 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
Con l’intento di tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell’esecuzione di opere o servizi, si dispone che il committente (sostituto d’imposta) che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o servizio.
L’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera o servizio affidato.
In tale contesto il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall’omesso/tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all’impresa affidataria.
L’impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:
- almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;
- su uno specifico c/c comunicato dal committente all’impresa appaltatrice/affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.
Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:
- riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.
L’impresa appaltatrice/affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame con il credito a proprio favore.
Il reverse charge per somministrazione di manodopera
Si estende il reverse charge alle “prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment.
L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
L’accisa sul gasolio commerciale
Con riguardo al gasolio commerciale usato come carburante è introdotto un parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, fissato in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo che può beneficiare dell’agevolazione, per ogni chilometro percorso.
L’acquisto UE di veicoli usati
La nuova norma prevede l’obbligo di preventiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui l’acquirente non è tenuto al versamento dell’IVA tramite il mod. F24 ELIDE.
In particolare, ora la verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.
Le nuove dichiarazioni precompilate
La nuova norma prevede che:
a. con decorrenza dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:
- dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
- delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;
b. a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.
L’imposta di bollo fatture elettroniche
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.
Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
Il limite all’utilizzo del denaro contante
Si introduce la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
- € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.
Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 2.000 e successivamente pari o superiore a € 1.000.
I premi cashless (pagamenti elettronici)
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la lotteria nazionale, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni e servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante fattura elettronica.
Il credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici
È previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.
Il credito d’imposta:
a. spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;
b. è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
c. va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
d. non è tassato e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi.
La lotteria degli scontrini
Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020, si prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:
a. il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente;
b. l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
I premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.
È prevista la sanzione da € 100 a € 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto:
a. rifiuti il codice fiscale del contribuente;
b. non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
La mancata accettazione pagamenti con carta di credito e debito
Si dispone che, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti o prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito/credito.
Con la modifica è prevista a decorrere dall’1.7.2020 una specifica sanzione in caso di mancata accettazione, da parte del soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, eseguito con una carta di pagamento.
La sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.
L’incentivo al conto energia
Al fine di superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione prevista dalla c.d. “Tremonti ambiente” che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) di beneficiare della detassazione del costo degli investimenti ambientali, è previsto che il contribuente, per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica, deve versare una somma “determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”.
La riapertura della rottamazione ter
È stato prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019 il termine di pagamento dell’unica soluzione o prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione-ter” relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter.
L’appesantimento delle pene per i reati tributari
Con la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali è disposto che:
a. in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
b. se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
c. in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
d. in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
- l’Irpef, Ires ed Iva evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);
e. in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
f. in caso di emissione di fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
Viene introdotta una novità con la quale se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
g. in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
h. in caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
i. in caso di omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Le suddette disposizioni sono applicabili dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione del Decreto in esame.