La Legge di Stabilità2016, ha introdotto numerose disposizioni sia in materia di Imu che di Tasi per il 2016.
Si è pertanto preferito procedere a predisporre un’apposita lista riassuntiva delle principali novità suddivisa per argomento.
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
é riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
ESENZIONE IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE
Viene stabilito che l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari.
IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, ora disciplinato dalla nuova lett. 0a) introdotta nel comma 3 dell’art. 13, DL n. 201/2011. Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune.
In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (esempio: il padre concede in comodato l’immobile al figlio) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all’art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
L’esenzione TASI, già riconosciuta per i terreni agricoli, è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE
E’ previsto che per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita (cd. “immobili merce”) dall’impresa costruttrice l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.
MAGGIORAZIONE ALIQUOTE
Anche per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, previa nuova delibera, nella stessa misura applicata per il 2015.
Resta salvo il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE
Nel caso in cui l’unità immobiliare locata sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quest’ultimo (l’inquilino) sarà esentato a partire dal 1.1.16 al versamento della “quota inquilino” di propria competenza. In capo al possessore di tale unità immobiliare, rimane l’obbligo del versamento Tasi nella percentuale indicata dal regolamento comunale per l’anno 2015, ovvero nelle misure che verranno deliberate da ciascun Comune per il 2016.
Nel caso in cui l’unità immobiliare locata sia detenuta da un soggetto che non la destina ad abitazione principale, rimangono valide le regole applicate nell’anno 2015. Pertanto, l’occupante (l’inquilino) continua a versare la propria quota Tasi nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare (es. proprietario, usufruttuario). Nell’ipotesi in cui non sia stata specificata alcuna percentuale inquilino/proprietario del tributo in questione, la Tasi sarà dovuta interamente dal proprietario dell’immobile locato.
RIDUZIONE TASI PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Analogamente a quanto previsto per l’IMU, viene introdotta una riduzione del 25% della TASI dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.
L’imposta, viene determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, ridotta al 75%.
IVIE
E’ riconosciuta l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisce l’abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge. Tale esenzione non trova applicazione se l’immobile in Italia risulterebbe di lusso (A/1, A/8 o A/9) applicando l’aliquota ridotta dello 0,4% + eventuali detrazioni.
REVISIONE/ AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI
A decorrere dall’1.1.2016 la rendita catastale degli immobili rientranti nelle categorie catastali D e E, va determinata tramite stima diretta (tenendo conto del suolo e delle costruzioni oltre ad elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità) con esclusione dei macchinari, congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (vige l’irretroattività della norma). Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.
Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili (categorie D e E) è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016 dunque anche ai fini della determinazione dell’IMU 2016.
Si è pertanto preferito procedere a predisporre un’apposita lista riassuntiva delle principali novità suddivisa per argomento.
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
é riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionisti iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001 (tra cui Isole Tremiti, Isole Eolie, Isole Toscane, Isole del Nord Sardegna, Isole Partenopee);
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
ESENZIONE IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE
Viene stabilito che l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari.
IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, ora disciplinato dalla nuova lett. 0a) introdotta nel comma 3 dell’art. 13, DL n. 201/2011. Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune.
In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (esempio: il padre concede in comodato l’immobile al figlio) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante (il padre):
- o possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- o risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
- o possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- Il comandatario (il figlio) non possieda (anche in comproprietà) un altro immobile ad uso abitativo in Italia.
RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all’art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
L’esenzione TASI, già riconosciuta per i terreni agricoli, è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE
E’ previsto che per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita (cd. “immobili merce”) dall’impresa costruttrice l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.
MAGGIORAZIONE ALIQUOTE
Anche per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, previa nuova delibera, nella stessa misura applicata per il 2015.
Resta salvo il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE
Nel caso in cui l’unità immobiliare locata sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quest’ultimo (l’inquilino) sarà esentato a partire dal 1.1.16 al versamento della “quota inquilino” di propria competenza. In capo al possessore di tale unità immobiliare, rimane l’obbligo del versamento Tasi nella percentuale indicata dal regolamento comunale per l’anno 2015, ovvero nelle misure che verranno deliberate da ciascun Comune per il 2016.
Nel caso in cui l’unità immobiliare locata sia detenuta da un soggetto che non la destina ad abitazione principale, rimangono valide le regole applicate nell’anno 2015. Pertanto, l’occupante (l’inquilino) continua a versare la propria quota Tasi nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare (es. proprietario, usufruttuario). Nell’ipotesi in cui non sia stata specificata alcuna percentuale inquilino/proprietario del tributo in questione, la Tasi sarà dovuta interamente dal proprietario dell’immobile locato.
RIDUZIONE TASI PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Analogamente a quanto previsto per l’IMU, viene introdotta una riduzione del 25% della TASI dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.
L’imposta, viene determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, ridotta al 75%.
IVIE
E’ riconosciuta l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisce l’abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge. Tale esenzione non trova applicazione se l’immobile in Italia risulterebbe di lusso (A/1, A/8 o A/9) applicando l’aliquota ridotta dello 0,4% + eventuali detrazioni.
REVISIONE/ AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI
A decorrere dall’1.1.2016 la rendita catastale degli immobili rientranti nelle categorie catastali D e E, va determinata tramite stima diretta (tenendo conto del suolo e delle costruzioni oltre ad elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità) con esclusione dei macchinari, congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (vige l’irretroattività della norma). Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.
Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili (categorie D e E) è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016 dunque anche ai fini della determinazione dell’IMU 2016.