OGGETTO
Un caso particolare di Reverse charge
DOMANDA
Ho un’impresa di installazione di impianti idraulici. Mi è capitato di dover svolgere per una grossa impresa dei lavori su un edificio appena costruito.
Abitualmente io emetto fattura riaddebitando al cliente sia il materiale acquistato per suo conto sia la mia manodopera, esibendole in fattura separatamente.
In questo caso specifico, la mia opera è interamente assoggettata all’art. 17, co.6, lett. a) ter, D.P.R. 633/72?
RISPOSTA
L’art. 17, co.6, lett. a) ter, D.P.R. 633/72 disciplina come soggette ad inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
L’attività in questione, trattandosi di una ditta di installazione di impianti idraulici, rientra a pieno titolo nell’applicazione del Reverse charge ad opera del committente.
Ciò che non appare chiaro è se solo la prestazione debba essere soggetta a Reverse charge, poiché l’art. 17 citato parla di “…prestazioni di servizi di pulizia…installazione di impianti” oppure vadano cumulati nel meccanismo del reverse charge anche i beni, significativi o meno, che vengono esposti in fattura poiché utilizzati per l’esecuzione della prestazione.
La risposta si desume dalla Circ. 37/E/2015.
Infatti, l’AdE, rispondendo ad alcuni quesiti posti dagli operatori e dalle associazioni di categoria, è stata chiamata ad affrontare quella della qualificazione dell’operazione come cessione di beni oppure come prestazione di servizi agli effetti dell’IVA.
Riportiamo il quesito e la relativa risposta.
OGGETTO
Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi
DOMANDA
Si chiede di chiarire quali siano i criteri per stabilire quando un’operazione è qualificabile come “cessione con posa in opera” - in quanto tale esclusa dall’ambito applicativo del Reverse charge - e quando l’operazione è invece qualificabile come “prestazione di servizi”, soggetta al meccanismo del Reverse charge di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
RISPOSTA
La Circolare n. 14/E del 2015 ha precisato che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e Risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E dell’11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).
Tuttavia, numerosi dubbi sono stati sollevati in proposito dagli operatori del settore, anche agli effetti dell’applicabilità del meccanismo del Reverse charge, in quanto non sempre è agevole distinguere quando un’operazione è qualificabile come cessione di beni con posa in opera accessoria e quando, invece, la stessa costituisca una prestazione di servizi. A tal fine appare utile fornire, sulla base della recente giurisprudenza comunitaria e domestica, nonché della prassi dell’Amministrazione finanziaria, alcuni criteri interpretativi che possono essere di ausilio per la corretta qualificazione dell’operazione.
Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007,
Causa C-111/05, in cui è stato precisato che, per qualificare l’operazione prevista, occorre esaminare, tra l’altro, l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene.
In particolare, i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente.
La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione dell’operazione, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz’altro obiettivo di cui si può tener conto, ma che il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere un’importanza decisiva.
In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera (cfr. Risoluzioni n. 164/E del 2007 e n. 148/E del 2007).
In particolare, la Risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti.
In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera.
Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale.
Da ultimo, in linea con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, si segnala l’orientamento della giurisprudenza domestica, secondo cui occorre valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata o all’elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell’opera prestata (Cass. civ. n. 6925 del 21 aprile 2001 e n. 11602 del 2 agosto 2002).
In particolare, nella sentenza n. 6925 del 2001, il Supremo Collegio ha precisato che si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.
Alla luce di quanto sopra, occorre quindi stabilire se l’intento contrattuale delle parti è quello di far prevalere la prestazione di servizi sulla cessione del bene o viceversa.
O meglio, qualora la cessione di beni sia accessoria alla prestazione di servizi o non possano prescindere l’una dall’altra, l’operazione è da intendersi qualificata come prestazione di servizi.
Quando, invece, la cessione è prevalente rispetto alla prestazione e quest’ultima sia solo a corredo della cessione medesima (ad esempio in caso di manutenzione e collaudo) l’operazione è da qualificarsi come cessione di beni.
Nel primo caso, operazione qualificata come prestazione di servizi, se svolta nell’ambito previsto dall’art. 17, co. 6, lett. a) ter D.P.R. 633/72 sarà tutta assoggettabile al regime dell’inversione contabile, nel senso che sia la cessione sia l’effettiva prestazione saranno attratte dall’art. 17 citato.
Nel caso invece di operazione qualificata come cessione di beni, in questo caso l’operazione sarà assoggettabile ad IVA poiché l’art. 17, attrae a sé solo le prestazioni di servizi soggette a reverse charge.
Un caso particolare di Reverse charge
DOMANDA
Ho un’impresa di installazione di impianti idraulici. Mi è capitato di dover svolgere per una grossa impresa dei lavori su un edificio appena costruito.
Abitualmente io emetto fattura riaddebitando al cliente sia il materiale acquistato per suo conto sia la mia manodopera, esibendole in fattura separatamente.
In questo caso specifico, la mia opera è interamente assoggettata all’art. 17, co.6, lett. a) ter, D.P.R. 633/72?
RISPOSTA
L’art. 17, co.6, lett. a) ter, D.P.R. 633/72 disciplina come soggette ad inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
L’attività in questione, trattandosi di una ditta di installazione di impianti idraulici, rientra a pieno titolo nell’applicazione del Reverse charge ad opera del committente.
Ciò che non appare chiaro è se solo la prestazione debba essere soggetta a Reverse charge, poiché l’art. 17 citato parla di “…prestazioni di servizi di pulizia…installazione di impianti” oppure vadano cumulati nel meccanismo del reverse charge anche i beni, significativi o meno, che vengono esposti in fattura poiché utilizzati per l’esecuzione della prestazione.
La risposta si desume dalla Circ. 37/E/2015.
Infatti, l’AdE, rispondendo ad alcuni quesiti posti dagli operatori e dalle associazioni di categoria, è stata chiamata ad affrontare quella della qualificazione dell’operazione come cessione di beni oppure come prestazione di servizi agli effetti dell’IVA.
Riportiamo il quesito e la relativa risposta.
OGGETTO
Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi
DOMANDA
Si chiede di chiarire quali siano i criteri per stabilire quando un’operazione è qualificabile come “cessione con posa in opera” - in quanto tale esclusa dall’ambito applicativo del Reverse charge - e quando l’operazione è invece qualificabile come “prestazione di servizi”, soggetta al meccanismo del Reverse charge di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
RISPOSTA
La Circolare n. 14/E del 2015 ha precisato che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e Risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E dell’11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).
Tuttavia, numerosi dubbi sono stati sollevati in proposito dagli operatori del settore, anche agli effetti dell’applicabilità del meccanismo del Reverse charge, in quanto non sempre è agevole distinguere quando un’operazione è qualificabile come cessione di beni con posa in opera accessoria e quando, invece, la stessa costituisca una prestazione di servizi. A tal fine appare utile fornire, sulla base della recente giurisprudenza comunitaria e domestica, nonché della prassi dell’Amministrazione finanziaria, alcuni criteri interpretativi che possono essere di ausilio per la corretta qualificazione dell’operazione.
Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007,
Causa C-111/05, in cui è stato precisato che, per qualificare l’operazione prevista, occorre esaminare, tra l’altro, l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene.
In particolare, i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente.
La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione dell’operazione, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz’altro obiettivo di cui si può tener conto, ma che il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere un’importanza decisiva.
In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera (cfr. Risoluzioni n. 164/E del 2007 e n. 148/E del 2007).
In particolare, la Risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti.
In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera.
Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale.
Da ultimo, in linea con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, si segnala l’orientamento della giurisprudenza domestica, secondo cui occorre valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata o all’elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell’opera prestata (Cass. civ. n. 6925 del 21 aprile 2001 e n. 11602 del 2 agosto 2002).
In particolare, nella sentenza n. 6925 del 2001, il Supremo Collegio ha precisato che si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.
Alla luce di quanto sopra, occorre quindi stabilire se l’intento contrattuale delle parti è quello di far prevalere la prestazione di servizi sulla cessione del bene o viceversa.
O meglio, qualora la cessione di beni sia accessoria alla prestazione di servizi o non possano prescindere l’una dall’altra, l’operazione è da intendersi qualificata come prestazione di servizi.
Quando, invece, la cessione è prevalente rispetto alla prestazione e quest’ultima sia solo a corredo della cessione medesima (ad esempio in caso di manutenzione e collaudo) l’operazione è da qualificarsi come cessione di beni.
Nel primo caso, operazione qualificata come prestazione di servizi, se svolta nell’ambito previsto dall’art. 17, co. 6, lett. a) ter D.P.R. 633/72 sarà tutta assoggettabile al regime dell’inversione contabile, nel senso che sia la cessione sia l’effettiva prestazione saranno attratte dall’art. 17 citato.
Nel caso invece di operazione qualificata come cessione di beni, in questo caso l’operazione sarà assoggettabile ad IVA poiché l’art. 17, attrae a sé solo le prestazioni di servizi soggette a reverse charge.