- Crescono ancora le aliquote Imu e Tasi
Mentre l’attenzione viene catalizzata dall’addio alla Tasi sulla prima casa e dallo stop agli aumenti delle imposte locali – destinati a scattare dal 2016 – sarà bene non perdere di vista l’appuntamento del 16 dicembre. Data in cui più di 25 milioni di proprietari sono chiamati a versare il saldo di Imu e Tasi per il 2015. - Prima casa, sgravio durevole
Più facile cambiare la «prima casa» senza rinunciare ai benefici fiscali: sarà infatti possibile acquistare con le agevolazioni tributarie la nuova abitazione anche se si è ancora in possesso della vecchia, purché questa venga alienata entro un anno. Semplificate le cessioni gratuite agli enti pubblici e alle Onlus: la comunicazione dell'operazione agli uffici finanziari non sarà obbligatoria se il valore dei beni non supera 15 mila euro (oggi 5.164), oppure se si tratta di prodotti deperibili. Niente spesometro per le operazioni comunicate al sistema tessera sanitaria. Queste alcune novità contenute nel maxiemendamento governativo al ddl di stabilità 2016 che ha ottenuto ieri il via libera dal senato dopo la fiducia e ora passa alla camera.
- Fabrizio G. Poggiani – In dirittura le società benefit, Italia Oggi, sabato 21 novembre 2015, pag. 24
- Duilio Liburdi – Anticipate le nuove sanzioni, Italia Oggi, sabato 21 novembre 2015, pag. 25
- Marco Rogari, Claudio Tucci – Esentasse tutto il Welfare aziendale, Il Sole 24 Ore, sabato 21 novembre 2015, pag. 7 - Marzio Bartoloni, Eugenio Bruno, Davide Colombo, Andrea Marini, Marta Paris , Marco Rogari, Claudio Tucci, Roberto Turno – Casa, lavoro, imprese: le misure al primo round, Il Sole 24 Ore, sabato 21 novembre 2015, pag. 9 - Meno tasse sulle case in affitto
Le case date in affitto a canone concordato pagheranno il 25% in meno di Imu-Tasi. I contribuenti continueranno a calcolare i tributi immobiliari sulle locazioni agevolate con le aliquote 2015 (che, peraltro, per effetto del blocco disposto dalla legge di stabilità, non potranno variare nel 2016) ma saranno tenuti a versare solo il 75% dell'imposta.
- Marco Rogari - Casa, niente tassa per i separati, Il Sole 24 Ore, giovedì 19 novembre 2015, pag. 8
- Davide Colombo, Carmine Fotina - Sud, sicurezza, esodati: rinvio alla Camera, Il Sole 24 Ore, giovedì 19 novembre 2015, pag. 10 - 730 online, 94 per cento rifatto
Il 94% dei 730 precompilati è stato modificato. Vuoi per aggiungere spese mediche e altri oneri non inseriti nella dichiarazione inviata dall'Agenzia, vuoi perché il dato inserito dall'amministrazione finanziaria non era quello corretto. Solo il 6% dei contribuenti ha ritenuto che le dichiarazioni precompilate fossero corrette e da restituire al mittente, cioè al fisco, senza interventi. Sono questi i numeri che circolano tra gli addetti ai lavori sulla prima fase dell'operazione 730 precompilato. - La fine dell’esercizio può aprire la strada al "previsionale"
Normalmente gli acconti vengono pagati con il metodo storico, ovvero prendendo a riferimento l’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, ma nulla vieta che il contribuente possa provvedere a effettuare una previsione più puntuale di quello che sarà il risultato dell’esercizio e, di conseguenza, il “peso” fiscale, soprattutto arrivati quasi alla fine del periodo d’imposta per il quale gli acconti sono dovuti. Con il metodo storico è sufficiente riprendere per mano il modello Unico precedente, al fine di verificare, innanzitutto, se vi è un obbligo di versamento degli acconti, con il l’utilizzo del metodo previsionale, è necessario fare attenzione alla corretta determinazione del reddito presunto, applicando le corrette norme fiscali. - Nuovi forfait senza acconto
Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda rata dell’acconto utilizzando il metodo storico o previsionale, potendo essere quest’ultimo conveniente, quando, per effetto di modifiche entrate in vigore nel 2015, pur in costanza di reddito, il carico fiscale è ridotto rispetto al 2014. Ai fini del versamento dei secondi acconti, situazioni particolari possono presentarsi nel regime dei forfettari (Legge 190/2014), nonché in quello dei minimi (Decreto legge 98/2011). - Equitalia ricomincia da uno
Equitalia torna unica. Dal primo luglio2016, la società di Riscossione abbandona la tripartizione in Equitalia Nord, Centro e Sud per riportare tutto in un'unica entità che rimarrà sempre sotto l'ala della società capogruppo Equitalia holding. - Clausola Iva, 12,8 mld in meno
Sulle clausole di salvaguardia il governo si dà tempo un altro anno: l a relazione tecnica alla legge di Stabilità 2016 sviscera quanto contenuto all'articolo 3, con il quale si elimina l'aumento di aliquote ed accise, rimandando la decisione al prossimo anno. A decretare il sì o il no di quella che sarà la scelta di Palazzo Chigi il prossimo anno sarà l'effettivo gettito che emergerà a chiusura delle pratiche di voluntary disclosure (atteso, stando al documento programmatico di bilancio 2016, a 3,3 miliardi di euro), nonché gli effetti legati alla spending review. - Voucher, sì alla cumulabilità
Cigs, Naspi e mobilità si possono liberamente cumulare con i voucher fino a 3 mila euro l'anno. Tutte le prestazioni d'integrazione o a sostegno del reddito fino a tale limite (netto corrispondente al lordo nominale di 4 mila euro) possono essere percepite anche se si svolge un'attività accessoria remunerata con i buoni-lavoro. Oltre tale limite invece è necessario fare una comunicazione all'Inps. L'ha precisato lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 170/2015. - Contadini, salva l'Iva agevolata
I piccoli produttori possono tirare un sospiro di sollievo: il regime Iva agevolato non sarà spazzato via dalla legge di stabilità. I soggetti con volume d'affari inferiore ai 7 mila euro continueranno dunque a godere del regime di esonero. È questa una delle novità contenute nel testo del disegno di legge stabilità 2016, approvato venerdì scorso al senato e ora al vaglio della camera.
La presente per informarVi che lo studio rimarrà chiuso per aggiornamenti tecnici il giorno: 23 novembre 2015 dalle ore 9,00 alle ore 16,00. Sommario:
Per necessità urgenti, in tale periodo sarà possibile contattare un Consulente dello Studio al seguente numero: 393 8894306.
Con l’entrata in vigore, il 22 ottobre 2015, del decreto legislativo n. 159/2015 sono cambiate le norme in tema di riscossione. In particolare l’articolo n. 14 del dlgs stabilisce che, in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica delle cartelle di pagamento avverrà esclusivamente tramite l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) reperito dai concessionari anche tramite consultazione dell’indice nazionale INI-PEC.
Nell’eventualità in cui l’indirizzo di PEC del destinatario non risulti valido, o risulti inattivo, la notificazione avverrà mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio con pubblicazione del relativo avviso sul suo sito informatico istituzionale. Il destinatario riceverà quindi una classica raccomandata con avviso di ricevimento, ma l’ente di riscossione (Equitalia) non è chiamato ad effettuare alcun altro adempimento. Nella norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015 – Suppl. Ordinario n. 55) si legge infatti che, al fine di potenziare la diffusione dell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). All’Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di Posta Elettronica Certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”. 2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l’adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Dunque è cruciale che i professionisti, le Partite IVA, gli imprenditori e in generale i soggetti per i quali è previsto l’obbligo di PEC, monitorino costantemente la propria casella di Posta Elettronica Certificata. Fonte: Gazzetta ufficiale - Noemi Ricci - 11 novembre 2015 Il superammortamento al 140% conquista imprese e professionisti. Si tratta di un incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2016 e consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del 40% con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazioni (da verificare il riscatto) in caso di locazione finanziaria. L’agevolazione compete sulle imposte sui redditi e non riguarda l’IRAP e spetta a coloro che esercitano un’attività di impresa e agli esercenti arti e professioni. Tenendo presente che nel primo anno di entrata in funzione del bene la maggiorazione si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile, ecco l’ammontare del risparmio fiscale applicando il bonus da parte di chi investe, considerando i seguenti elementi:
In tabella vengono esposti i dati del processo di ammortamento con evidenzia del risparmio fiscale in capo a chi investe. Ecco un altro esempio relativo a un investimento da parte di un’impresa individuale o lavoratore autonomo con aliquota fiscale marginale del 38%
Dalle prime analisi sul testo della bozza della legge di stabilità che si avvia all’esame delle aule parlamentari si evince quanto segue:
Data Articolo: 05 Novembre 2015 Autore Articolo: Nicolò Cipriani
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Settembre 2018
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